RMA Studio Legale
Ai sensi dell’art. 806 del Codice di Procedura Civile italiano possono essere decise da arbitri esclusivamente controversie aventi ad oggetto diritti delle parti disponibili. Nell’area della indisponibilità rientrano quegli interessi protetti da norme imperative poste a tutela degli interessi della collettività. Con riguardo alle controversie in materia societaria, non possono formare oggetto di compromesso quelle concernenti la violazione di norme poste a tutela non solo della compagine sociale, ma anche dei terzi. Tali sono da ritenersi le norme che presiedono alla redazione dei bilanci di esercizio, essendo dirette a garantire i principi di verità, chiarezza, precisione e completezza della situazione finanziaria di una società a garanzia non solo della corretta informazione dei soci, ma anche dell’affidamento dei soggetti terzi che con tale società entrano in rapporto. Ne consegue che le domande aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere di approvazione dei bilanci promosse dai soci non possono essere devolute in arbitri, ma rientrano nella competenza giurisdizionale dell’autorità giudiziaria ordinaria.
RA Avv. Robert Rudek