RMA Studio Legale
L’art. 819-ter del codice di procedura civile italiano regola i rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria. La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza di una causa avente identico contenuto davanti al giudice statale ; se in un processo “statale” il convenuto afferma che l’attore ha proposto una domanda in violazione di una convenzione di arbitrato, il giudice statale, se riconosce la validità della convenzione arbitrale, dovrà negare la propria competenza e rimettere la causa agli arbitri. Una tale decisione potrà essere impugnata con regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione e la pronuncia della Corte vincolerà sia i giudici statali sia gli arbitri. Se la validità di una convenzione arbitrale è eccepita nel corso di una procedura arbitrale avviata prima che la stessa causa sia portata avanti ad un giudice statale saranno solo gli arbitri competenti a decidere sulla competenza. Tale decisione, se resa con un lodo ad interim potrà essere solo censurata con l’impugnazione per nullità del lodo definitivo. Dopo la sentenza o il lodo che declinano la competenza il processo potrà essere riassunto a seconda del caso davanti agli arbitri o al giudice statale.
RA Avv. Robert Rudek