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PROCEDIMENTO ARBITRALE E PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

RMA Studio Legale

Il procedimento arbitrale è caratterizzato dalla libertà delle forme. La legge ammette l’autonomo regolamento della disciplina procedurale ad opera delle parti della convenzione arbitrale o ad opera degli arbitri. Possono pertanto essere fissati dei termini alle parti e tali termini possono essere concordati come termini perentori. Il potere di autodisciplina del procedimento non può tuttavia derogare al principio del contraddittorio. Tale principio attiene all’ordine pubblico (artt. 24 e 111 Cost) e costituisce una garanzia processuale inderogabile, che esige che ciascuna parte sia messa nella condizione di svolgere le proprie difese per tutto il corso del procedimento arbitrale. In particolare il principio impone che le parti siano messe in condizione di conoscere in modo e tempo congrui eventuali termini decadenziali caratterizzanti il procedimento. Pertanto, in difetto di espressa previsione di termini perentori nella convenzione, o di previa qualificazione degli stessi come perentori, o comunque di una specifica avvertenza al riguardo rivolta alle parti, viola il principio del contraddittorio la condotta degli arbitri che dichiarino decaduta una parte per superamento dei termini concessi per le allegazioni e le istanze istruttorie.

RA Avv. Robert Rudek