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LODO E IMPUGNAZIONE

RMA Studio Legale

Vale sempre la considerazione che alcuni contratti non sarebbero stati conclusi ove non fosse stata inserita una clausola arbitrale che garantisce la neutralità del giudicante. Con la riforma dell’arbitrato del 2006 il legislatore italiano ha configurato l’arbitrato come modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale. Gli effetti del lodo sono stati equiparati a quelli di una sentenza giudiziale riconoscendo quindi al lodo arbitrale pari dignità giurisdizionale. Vi sono tuttavia ancora notevoli differenze tra lodo e sentenza del giudice statale: il lodo è impugnabile limitatamente a casi di nullità, di revocazione e opposizione di terzo. Non è previsto dal codice di procedura un secondo grado di giudizio arbitrale equiparabile all’appello avverso una sentenza del giudice ordinario. A tale lacuna alcuni regolamenti arbitrali, tra i quali quello emanato dalla Camera di Commercio Italo-Germanica, hanno voluto porre rimedio prevedendo anche nella procedura arbitrale una eventuale fase di appello di secondo grado. Quasi superfluo evidenziare che una tale previsione rende la procedura arbitrale maggiormente attraente per gli operatori commerciali che intendono evitare la lunga durata di processi avanti il giudice ordinario.

RA Avv. Robert Rudek

Avv. Alexander Gebhard