Il procedimento arbitrale è caratterizzato dalla libertà delle forme. La legge ammette l’autonomo regolamento della disciplina procedurale ad opera delle parti della convenzione arbitrale o ad opera degli arbitri. Possono pertanto essere fissati dei termini alle parti e tali termini possono essere concordati come termini perentori. Il potere di autodisciplina del procedimento non può tuttavia derogare al principio del contraddittorio. Tale principio attiene all’ordine pubblico (artt. 24 e 111 Cost) e costituisce una garanzia processuale inderogabile, che esige che ciascuna parte sia messa nella condizione di svolgere le proprie difese per tutto il corso del procedimento arbitrale. In particolare il principio impone che le parti siano messe in condizione di conoscere in modo e tempo congrui eventuali termini decadenziali caratterizzanti il procedimento. Pertanto, in difetto di espressa previsione di termini perentori nella convenzione, o di previa qualificazione degli stessi come perentori, o comunque di una specifica avvertenza al riguardo rivolta alle parti, viola il principio del contraddittorio la condotta degli arbitri che dichiarino decaduta una parte per superamento dei termini concessi per le allegazioni e le istanze istruttorie.
RA Avv. Robert Rudek
Con la pattuizione di una clausola compromissoria in un contratto le parti stabiliscono di rinunziare alla giurisdizione delle autorità ordinarie statali e di far decidere ad arbitri da essi individuati le eventuali controversie che dovessero derivare dal contratto stesso. Il difetto di competenza giurisdizionale delle eventuali autorità che sono adite da una parte successivamente alla pattuizione di una simile clausola deve essere eccepito dalla parte convenuta nei termini decadenziali stabiliti dalle norme del codice di procedura civile. La parte che non dovesse sollevare l’eccezione di incompetenza nei termini anzidetti rinunzia tacitamente ad avvalersi della clausola. Tuttavia la rinunzia implicita a far valere la clausola compromissoria in occasione di una specifica controversia non comporta di per sé, anche a fronte del contenuto usuale della clausola che si riferisce a tutte le possibili controversie che possano insorgere fra le parti, una rinuncia complessiva e definitiva della clausola arbitrale anche in relazione ad ogni diversa e successiva controversia. Al contrario, la clausola sopravvive e una rinunzia alla stessa nel suo complesso potrebbe operarsi solo attraverso gli strumenti risolutivi previsti dalla legge.
RA Avv. Robert Rudek
Ai sensi dell’art. 806 del Codice di Procedura Civile italiano possono essere decise da arbitri esclusivamente controversie aventi ad oggetto diritti delle parti disponibili. Nell’area della indisponibilità rientrano quegli interessi protetti da norme imperative poste a tutela degli interessi della collettività. Con riguardo alle controversie in materia societaria, non possono formare oggetto di compromesso quelle concernenti la violazione di norme poste a tutela non solo della compagine sociale, ma anche dei terzi. Tali sono da ritenersi le norme che presiedono alla redazione dei bilanci di esercizio, essendo dirette a garantire i principi di verità, chiarezza, precisione e completezza della situazione finanziaria di una società a garanzia non solo della corretta informazione dei soci, ma anche dell’affidamento dei soggetti terzi che con tale società entrano in rapporto. Ne consegue che le domande aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere di approvazione dei bilanci promosse dai soci non possono essere devolute in arbitri, ma rientrano nella competenza giurisdizionale dell’autorità giudiziaria ordinaria.
RA Avv. Robert Rudek