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La notifica di una sentenza emessa da un giudice ordinario deve essere fatta al procuratore costituito ai fini della decorrenza del c.d. “termine breve” per l’impugnazione della sentenza stessa. Invece, la notifica di un lodo arbitrale per far decorrere i termini per l’impugnazione, può essere effettuata alla parte personalmente. A tale riguardo, la Corte di Cassazione ha ora ritenuto che la notificazione di un lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine di impugnazione breve, anche quando la stessa sia stata assistita nel giudizio arbitrale da un procuratore. Secondo la Suprema Corte, nel giudizio arbitrale il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza una vera e propria costituzione, come avviene invece nel giudizio dinanzi al giudice ordinario, rendendo così inapplicabili gli articoli del codice di procedura civile relativi al processo avanti il giudice statale (in tal senso Cass. Civ., ordinanza n. 33140/2022 del 10/11/2022).                       

RA Avv. Robert Rudek

Avv. Alexander Gebhard

E’ discussa in giurisprudenza la questione, se una clausola arbitrale inserita in un contratto che prevede che tutte le controversie derivanti dallo stesso siano sottoposte alla decisione di un arbitro, è da interpretarsi nel senso che rientri nella competenza dell’arbitro conoscere e decidere anche di eventuali illeciti extracontrattuali verificatisi durante l’esecuzione del contratto. Al riguardo deve osservarsi che l’art. 808bis c.p.c. prevede che le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie relative a rapporti non contrattuali. Qualora sia intenzione delle parti attribuire all’arbitro anche la competenza decisionale su fatti posti in essere nell’esecuzione del contratto che possano integrare la fattispecie di un illecito extracontrattuale, si suggerisce di non adottare una clausola di tenore generico, ma di prevedere espressamente il potere degli arbitri di decidere altresì di tali illeciti extracontrattuali. In tal modo si può evitare che gli arbitri siano competenti a conoscere solo delle eventuali violazioni di natura contrattuale e che eventuali illeciti di natura extracontrattuale, sebbene collegati all’esecuzione del rapporto contrattuale, siano invece rimessi alla decisione del giudice statale.                    

RA Avv. Robert Rudek

Avv. Alexander Gebhard

E’ uno dei principi cardini nell’arbitrato internazionale quello della autonomia della clausola arbitrale rispetto al contratto che la contiene. In virtù di tale principio è ritenuto non solo che la clausola sopravviva alla eventuale inefficacia del contratto, in quanto pattuizione di tipo procedurale, ma anche che in difetto di scelta delle parti la legge regolante la clausola arbitrale debba essere individuata indipendentemente dalla legge che disciplina il contratto. Tale principio sembra ora essere superato dalla recente ordinanza (n. 15713 del 17.5.2022) della Corte di Cassazione, con la quale è stato stabilito che ai fini dell’accertamento della validità della clausola arbitrale per arbitrato estero il Giudice, in mancanza di una esplicita scelta della legge applicabile alla clausola arbitrale, deve fare riferimento alla scelta delle parti per regolare il contratto. Alla luce di tale nuovo orientamento non si può che suggerire alle parti di definire oltre alla legge regolatrice del contratto anche la legge regolante la clausola arbitrale; tale legge potrà essere differente da quella regolatrice del contratto. Andrà in ogni caso preventivamente accertato che i requisiti di validità della clausola posti dalla legge scelta siano rispettati.                 

RA Avv. Robert Rudek

Avv. Alexander Gebhard

Nei giudizi avanti il giudice ordinario la fase cosiddetta istruttoria è regolata dalle norme di procedura nazionale cui il giudice ordinario non si può sottrarre. La formulazione dei capitoli che formano oggetto di prova, la loro ammissibilità, le modalità di escussione dei testimoni e dell’interrogatorio delle parti come anche la capacità di una persona di rendere testimonianza sono tutte questioni disciplinate dal codice di procedura cui il Giudice si deve attenere e che non ammettono deroghe. In ambito commerciale le parti hanno la possibilità non solo di devolvere una controversia all’arbitro e non al giudice ordinario, ma anche di stabilire quali debbano essere le regole che l’arbitro dovrà osservare nell’istruire la causa a lui devoluta. Potranno quindi le parti stabilire anche regole e principi diversi rispetto o in deroga alle disposizioni dei codici di procedura cui si deve attenere il giudice ordinario. Potranno quindi essere previsti l’interrogatorio diretto dei testi e modalità di esame e interrogatorio più elastiche ed ampie di quelle consentite dai codici di procedura finanche la possibilità di sentire le parti come testimoni. Condizione essenziale è che sia in ogni caso rispettato il principio del contraddittorio.              

RA Avv. Robert Rudek

Avv. Alexander Gebhard

In base all’art. 818 del codice di procedura italiano gli arbitri non possono concedere in linea di principio sequestri e provvedimenti cautelari; la concessione di provvedimenti cautelari rientra nella competenza esclusiva del Giudice ordinario e ciò anche qualora una controversia sia devoluta per scelta delle parti alla decisone di un arbitro da clausola compromissoria. In tal caso la domanda per l’emanazione di provvedimenti cautelari deve essere proposta al Giudice ordinario che sarebbe stato competente a conoscere del merito. Una volta ottenuto il provvedimento cautelare la parte che lo ha richiesto deve notificare all’altra nei termini posti dal Giudice ordinario un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda di merito e procede alla nomina degli arbitri. Il provvedimento cautelare emesso perderà la propria efficacia solo se il procedimento di merito non è iniziato nei termini posti o se sarà pronunciato un lodo arbitrale con il quale è dichiarato inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso dal Giudice ordinario. Allo stesso si dovrà rivolgere la parte che intende ottenere la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare.          

RA Avv. Robert Rudek

Avv. Alexander Gebhard

Chi ha urgenza di far verificare prima dell’instaurazione di un giudizio lo stato di luoghi o la qualità o condizione di cose può avviare una procedura avanti il giudice ordinario di accertamento tecnico. La giurisprudenza ritiene che la esistenza di una clausola compromissoria non deroghi la competenza del giudice ordinario di instaurare un procedimento di accertamento tecnico preventivo avanti a sé. Si pone tuttavia la questione sull’utilità di un tale accertamento tecnico considerato che l’arbitro che sarà investito della decisione nel merito non è tenuto ad acquisire od osservare i risultati del procedimento di accertamento. Alcuni regolamenti arbitrali prevedono la possibilità che un accertamento tecnico sia disposto dall’arbitro anche prima dell’avvio del procedimento arbitrale sul merito. Ove al procedimento arbitrale non sia applicabile una tale previsione, sarà opportuno che le parti la pattuiscano con il compromesso in arbitro; ove ciò non avvenga non rimarrà alla parte interessata che avviare una procedura di accertamento preventivo avanti il giudice ordinario nella consapevolezza che sarà rimessa alla libera valutazione dell’arbitro dare valenza probatoria o meno ai risultati tecnici che sono emersi dalla procedura.      

RA Avv. Robert Rudek

Avv. Alexander Gebhard

Vale sempre la considerazione che alcuni contratti non sarebbero stati conclusi ove non fosse stata inserita una clausola arbitrale che garantisce la neutralità del giudicante. Con la riforma dell’arbitrato del 2006 il legislatore italiano ha configurato l’arbitrato come modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale. Gli effetti del lodo sono stati equiparati a quelli di una sentenza giudiziale riconoscendo quindi al lodo arbitrale pari dignità giurisdizionale. Vi sono tuttavia ancora notevoli differenze tra lodo e sentenza del giudice statale: il lodo è impugnabile limitatamente a casi di nullità, di revocazione e opposizione di terzo. Non è previsto dal codice di procedura un secondo grado di giudizio arbitrale equiparabile all’appello avverso una sentenza del giudice ordinario. A tale lacuna alcuni regolamenti arbitrali, tra i quali quello emanato dalla Camera di Commercio Italo-Germanica, hanno voluto porre rimedio prevedendo anche nella procedura arbitrale una eventuale fase di appello di secondo grado. Quasi superfluo evidenziare che una tale previsione rende la procedura arbitrale maggiormente attraente per gli operatori commerciali che intendono evitare la lunga durata di processi avanti il giudice ordinario.

RA Avv. Robert Rudek

Avv. Alexander Gebhard

Il 24 dicembre 2021 è entrata in vigore la legge n. 206/2021, che delega il Governo alla riforma del processo civile entro il 24 dicembre 2022 e prevede una serie di interventi per semplificare e ridurre i tempi dei procedimenti per rispettare gli impegni europei per il PNRR.

Il legislatore italiano ha perso tuttavia l’occasione di prevedere per soggetti coinvolti in controversie transfrontaliere la possibilità di condurre in Italia un processo in lingua inglese. In diverse giurisdizioni, tra cui quelle tedesca, francese ed olandese, da qualche anno sono state istituite delle “Commercial Court”, sezioni dei tribunali specializzate nel commercio internazionale che permettono alle parti di condurre procedimenti giudiziari in lingua inglese, la lingua del commercio internazionale. I presupposti sono in genere un accordo tra le parti e che la controversia abbia un carattere internazionale.

In attesa che il legislatore italiano si conformi a tale trend di internazionalizzazione della giustizia, non si può che consigliare agli operatori commerciali con l’estero di convenire con i propri partner commerciali un foro ordinario che consenta l’uso della lingua inglese o di nominare un arbitro che conduca il procedimento arbitrale in lingua inglese.

Avv. Alexander Gebhard

L’art. 819-ter del codice di procedura civile italiano regola i rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria. La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza di una causa avente identico contenuto davanti al giudice statale ; se in un processo “statale” il convenuto afferma che l’attore ha proposto una domanda in violazione di una convenzione di arbitrato, il giudice statale, se riconosce la validità della convenzione arbitrale, dovrà negare la propria competenza e rimettere la causa agli arbitri. Una tale decisione potrà essere impugnata con regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione e la pronuncia della Corte vincolerà sia i giudici statali sia gli arbitri. Se la validità di una convenzione arbitrale è eccepita nel corso di una procedura arbitrale avviata prima che la stessa causa sia portata avanti ad un giudice statale saranno solo gli arbitri competenti a decidere sulla competenza. Tale decisione, se resa con un lodo ad interim potrà essere solo censurata con l’impugnazione per nullità del lodo definitivo. Dopo la sentenza o il lodo che declinano la competenza il processo potrà essere riassunto a seconda del caso davanti agli arbitri o al giudice statale.

RA Avv. Robert Rudek

L’art. 816 septies c.p.c. accorda agli arbitri il potere di subordinare la prosecuzione del procedimento arbitrale al versamento anticipato delle somme dovute dalle parti a titolo di spese prevedibili della procedura. Salvo diverso accordo, la misura di tale liquidazione viene determinata a carico di ciascuna parte, discendendo l’obbligo di pagamento direttamente dalla volontà, manifestata con la convenzione arbitrale, di deferire in arbitri la controversia. All’eventuale inadempimento consegue la tacita manifestazione di volontà delle parti di svincolarsi dalla convenzione arbitrale. Assumono quindi particolare rilevanza la forma della richiesta di versamento di un anticipo e il suo contenuto. L’obbligo di anticipazione delle spese non può ricollegarsi a una mera richiesta degli arbitri, essendo invece necessaria una specifica e formale manifestazione di volontà di condizionare la prosecuzione del giudizio al versamento delle somme richieste. Inoltre fra le cd. “spese prevedibili” rientrano esclusivamente le spese del procedimento e non gli onorari degli arbitri; agli arbitri non è infatti consentito liquidare il proprio compenso, avendo l’eventuale liquidazione diretta ex art. 814 c.p.c. natura di mera proposta alle parti.

RA Avv. Robert Rudek