RMA Studio Legale
Non è raro che i contratti contengano una clausola compromissoria che attribuisca la decisione relativa a controversie nascenti dal contratto alla competenza di un arbitro. Sul punto deve osservarsi che un tale clausola può riferirsi solo a controversie su crediti che trovano il loro titolo nel contratto e che la clausola non è invece idonea a regolare controversie aventi nel contratto un mero presupposto storico, ma che sono di natura extracontrattuale. Clausole compromissorie sono di regola solo valide in relazione a diritti ex contractu, sempre che esse non si riferiscano espressamente anche a pretese ed azioni extracontrattuali. Una controversia che ha per oggetto ad esempio la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. per gravi difetti che hanno comportato la distruzione della costruzione o dell’opera costruita, non rientrano quindi nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria – con la conseguenza che tali azioni devono essere fatte valere avanti i Tribunali ordinari – sempre che la clausola non ricomprenda espressamente anche controversie relative a diritti extracontrattuali.
RA Avv. Robert Rudek