RMA Studio Legale
La notifica di una sentenza emessa da un giudice ordinario deve essere fatta al procuratore costituito ai fini della decorrenza del c.d. “termine breve” per l’impugnazione della sentenza stessa. Invece, la notifica di un lodo arbitrale per far decorrere i termini per l’impugnazione, può essere effettuata alla parte personalmente. A tale riguardo, la Corte di Cassazione ha ora ritenuto che la notificazione di un lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine di impugnazione breve, anche quando la stessa sia stata assistita nel giudizio arbitrale da un procuratore. Secondo la Suprema Corte, nel giudizio arbitrale il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza una vera e propria costituzione, come avviene invece nel giudizio dinanzi al giudice ordinario, rendendo così inapplicabili gli articoli del codice di procedura civile relativi al processo avanti il giudice statale (in tal senso Cass. Civ., ordinanza n. 33140/2022 del 10/11/2022).
RA Avv. Robert Rudek
Avv. Alexander Gebhard