RMA Studio Legale
L’art. 816 septies c.p.c. accorda agli arbitri il potere di subordinare la prosecuzione del procedimento arbitrale al versamento anticipato delle somme dovute dalle parti a titolo di spese prevedibili della procedura. Salvo diverso accordo, la misura di tale liquidazione viene determinata a carico di ciascuna parte, discendendo l’obbligo di pagamento direttamente dalla volontà, manifestata con la convenzione arbitrale, di deferire in arbitri la controversia. All’eventuale inadempimento consegue la tacita manifestazione di volontà delle parti di svincolarsi dalla convenzione arbitrale. Assumono quindi particolare rilevanza la forma della richiesta di versamento di un anticipo e il suo contenuto. L’obbligo di anticipazione delle spese non può ricollegarsi a una mera richiesta degli arbitri, essendo invece necessaria una specifica e formale manifestazione di volontà di condizionare la prosecuzione del giudizio al versamento delle somme richieste. Inoltre fra le cd. “spese prevedibili” rientrano esclusivamente le spese del procedimento e non gli onorari degli arbitri; agli arbitri non è infatti consentito liquidare il proprio compenso, avendo l’eventuale liquidazione diretta ex art. 814 c.p.c. natura di mera proposta alle parti.
RA Avv. Robert Rudek