RMA Studio Legale
Chi ha urgenza di far verificare prima dell’instaurazione di un giudizio lo stato di luoghi o la qualità o condizione di cose può avviare una procedura avanti il giudice ordinario di accertamento tecnico. La giurisprudenza ritiene che la esistenza di una clausola compromissoria non deroghi la competenza del giudice ordinario di instaurare un procedimento di accertamento tecnico preventivo avanti a sé. Si pone tuttavia la questione sull’utilità di un tale accertamento tecnico considerato che l’arbitro che sarà investito della decisione nel merito non è tenuto ad acquisire od osservare i risultati del procedimento di accertamento. Alcuni regolamenti arbitrali prevedono la possibilità che un accertamento tecnico sia disposto dall’arbitro anche prima dell’avvio del procedimento arbitrale sul merito. Ove al procedimento arbitrale non sia applicabile una tale previsione, sarà opportuno che le parti la pattuiscano con il compromesso in arbitro; ove ciò non avvenga non rimarrà alla parte interessata che avviare una procedura di accertamento preventivo avanti il giudice ordinario nella consapevolezza che sarà rimessa alla libera valutazione dell’arbitro dare valenza probatoria o meno ai risultati tecnici che sono emersi dalla procedura.
RA Avv. Robert Rudek
Avv. Alexander Gebhard