RMA Studio Legale
In base all’art. 818 del codice di procedura italiano gli arbitri non possono concedere in linea di principio sequestri e provvedimenti cautelari; la concessione di provvedimenti cautelari rientra nella competenza esclusiva del Giudice ordinario e ciò anche qualora una controversia sia devoluta per scelta delle parti alla decisone di un arbitro da clausola compromissoria. In tal caso la domanda per l’emanazione di provvedimenti cautelari deve essere proposta al Giudice ordinario che sarebbe stato competente a conoscere del merito. Una volta ottenuto il provvedimento cautelare la parte che lo ha richiesto deve notificare all’altra nei termini posti dal Giudice ordinario un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda di merito e procede alla nomina degli arbitri. Il provvedimento cautelare emesso perderà la propria efficacia solo se il procedimento di merito non è iniziato nei termini posti o se sarà pronunciato un lodo arbitrale con il quale è dichiarato inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso dal Giudice ordinario. Allo stesso si dovrà rivolgere la parte che intende ottenere la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare.
RA Avv. Robert Rudek
Avv. Alexander Gebhard