RMA Studio Legale
E’ uno dei principi cardini nell’arbitrato internazionale quello della autonomia della clausola arbitrale rispetto al contratto che la contiene. In virtù di tale principio è ritenuto non solo che la clausola sopravviva alla eventuale inefficacia del contratto, in quanto pattuizione di tipo procedurale, ma anche che in difetto di scelta delle parti la legge regolante la clausola arbitrale debba essere individuata indipendentemente dalla legge che disciplina il contratto. Tale principio sembra ora essere superato dalla recente ordinanza (n. 15713 del 17.5.2022) della Corte di Cassazione, con la quale è stato stabilito che ai fini dell’accertamento della validità della clausola arbitrale per arbitrato estero il Giudice, in mancanza di una esplicita scelta della legge applicabile alla clausola arbitrale, deve fare riferimento alla scelta delle parti per regolare il contratto. Alla luce di tale nuovo orientamento non si può che suggerire alle parti di definire oltre alla legge regolatrice del contratto anche la legge regolante la clausola arbitrale; tale legge potrà essere differente da quella regolatrice del contratto. Andrà in ogni caso preventivamente accertato che i requisiti di validità della clausola posti dalla legge scelta siano rispettati.
RA Avv. Robert Rudek
Avv. Alexander Gebhard