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RINUNZIA ALLA CLAUSOLA ARBITRALE

RMA Studio Legale

Con la pattuizione di una clausola compromissoria in un contratto le parti stabiliscono di rinunziare alla giurisdizione delle autorità ordinarie statali e di far decidere ad arbitri da essi individuati le eventuali controversie che dovessero derivare dal contratto stesso. Il difetto di competenza giurisdizionale delle eventuali autorità che sono adite da una parte successivamente alla pattuizione di una simile clausola deve essere eccepito dalla parte convenuta nei termini decadenziali stabiliti dalle norme del codice di procedura civile. La parte che non dovesse sollevare l’eccezione di incompetenza nei termini anzidetti rinunzia tacitamente ad avvalersi della clausola. Tuttavia la rinunzia implicita a far valere la clausola compromissoria in occasione di una specifica controversia non comporta di per sé, anche a fronte del contenuto usuale della clausola che si riferisce a tutte le possibili controversie che possano insorgere fra le parti, una rinuncia complessiva e definitiva della clausola arbitrale anche in relazione ad ogni diversa e successiva controversia. Al contrario, la clausola sopravvive e una rinunzia alla stessa nel suo complesso potrebbe operarsi solo attraverso gli strumenti risolutivi previsti dalla legge.

RA Avv. Robert Rudek