Ci si pone spesso la domanda se un lodo arbitrale possa essere impugnato avanti il Giudice ordinario per violazione di regole di diritto da parte dell’arbitro nel rendere la decisione sul merito. Nell’ambito della riforma del diritto dell’arbitrato nel 2006 sono state modificate anche le disposizioni relative all’impugnazione dei lodi. In base all’art. 829 terzo comma c.p.c. l’impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto è ammessa solo ove le parti lo abbiano espressamente previsto nella clausola compromissoria. Il nuovo limite introdotto all’ammissibilità dell’impugnazione si applica ai procedimenti arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della riforma (2 marzo 2006). Qualora una clausola compromissoria sia stata stipulata prima di tale data senza la previsione espressa della impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto, è da suggerirsi di concordare una modifica della clausola arbitrale prevedente l’ammissibilità dell’impugnazione per tali motivi prima di promuovere il procedimento arbitrale.
RA Avv. Robert Rudek
Non è raro che i contratti contengano una clausola compromissoria che attribuisca la decisione relativa a controversie nascenti dal contratto alla competenza di un arbitro. Sul punto deve osservarsi che un tale clausola può riferirsi solo a controversie su crediti che trovano il loro titolo nel contratto e che la clausola non è invece idonea a regolare controversie aventi nel contratto un mero presupposto storico, ma che sono di natura extracontrattuale. Clausole compromissorie sono di regola solo valide in relazione a diritti ex contractu, sempre che esse non si riferiscano espressamente anche a pretese ed azioni extracontrattuali. Una controversia che ha per oggetto ad esempio la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. per gravi difetti che hanno comportato la distruzione della costruzione o dell’opera costruita, non rientrano quindi nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria – con la conseguenza che tali azioni devono essere fatte valere avanti i Tribunali ordinari – sempre che la clausola non ricomprenda espressamente anche controversie relative a diritti extracontrattuali.
RA Avv. Robert Rudek